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L'Ordine in breve
L'Albo dell'Ordine degli Ingegneri
L’iscrizione nell’Albo:
- è obbligatoria per esercitare la professione di Ingegnere
- si ottiene presentando domanda all’Ordine della Provincia ove
il professionista è residente, oppure ha domicilio professionale
stabile (Legge n°526/1999)
- è subordinata al superamento dell’Esame di Stato abilitante,
al godimento dei diritti civili e alla buona condotta morale
- deve essere deliberata dal Consiglio dell’Ordine entro tre
mesi dalla presentazione della domanda
- può avvenire in un solo Ordine provinciale degli Ingegneri
L’Albo è pubblico e contiene per ciascuno degli
iscritti, elencati in ordine alfabetico:
- dati anagrafici: cognome e nome, residenza, data e natura del
titolo abilitante all’esercizio della professione
- numero progressivo di iscrizione
- data di iscrizione
L’iscritto può essere sospeso o cancellato dall’Albo:
- a seguito di giudizio disciplinare
- nel caso di perdita dei diritti civili
- se riporta una condanna impeditiva alla iscrizione
L'Ordine degli Ingegneri
L’Ordine Provinciale degli Ingegneri è un Ente
Pubblico non economico territoriale. Gli Ordini degli Ingegneri sono
posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia che la
esercita direttamente ovvero tramite i Procuratori Generali presso
le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica.
Gli Ordini degli Ingegneri sono stati:
- istituiti con la Legge n. 1395 del 24.06.1923 e regolati con
R.D. n. 2537 del 23.10.1925
- abrogati con R.D. n. 2145 del 27.10.1927, che ne ha attribuito
le funzioni alle Associazioni Sindacali corporative
- ricostituiti con D.L. Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944
L’assemblea degli iscritti è convocata e presieduta
dal Presidente del Consiglio dell’Ordine e si riunisce:
- in adunanza ordinaria:
- per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo
- in adunanza straordinaria:
- su convocazione del Consiglio
- su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti all'Albo
Il Consiglio dell'Ordine
Il Consiglio è l’organo direttivo dell’Ordine eletto dagli
iscritti.
I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti
all’Albo e restano in carica per quattro anni.
Il numero dei Consiglieri è:
- sette fino a 100 iscritti all’Albo
- nove fino a 500 iscritti
- nove fino a 1500 iscritti
- quindici oltre 1500 iscritti
Il Consiglio elegge tra i propri membri:
Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice Presidente
(facoltativo).
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine e
del Consiglio, presiede il Consiglio e l’assemblea dell’Ordine
Il Segretario riceve le domande di iscrizione
all'Albo, redige le deliberazioni del Consiglio e ne autentica le
copie, cura la corrispondenza, ha in consegna l'archivio e la
biblioteca.
Il Tesoriere è responsabile dei fondi e delle altre
proprietà dell'Ordine, riscuote il contributo annuale, paga i
mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, tiene
i registri contabili e l’inventario del patrimonio dell'Ordine.
Il Consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione
svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di
impedimento.
Il Vicepresidente può essere delegato a rappresentare
il Presidente in alcune funzioni, esclusa la rappresentanza legale
dell’Ordine.
Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine
Le attribuzioni principali del Consiglio sono:
- tenuta dell’Albo
- vigilanza sulla disciplina degli iscritti
- adozione dei provvedimenti disciplinari
- repressione dell’uso abusivo del titolo di Ingegnere e
dell’esercizio abusivo della professione
- determinazione del contributo annuale che ogni iscritto deve
corrispondere per il funzionamento dell'Ordine
- elaborazione di tariffe professionali, ove non stabilite per
Legge
- rilascio di pareri di congruità sulle notule
- emissione di pareri su argomenti attinenti alla professione di
Ingegnere, se richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni
Altre funzioni del Consiglio:
- promozione culturale e tecnico normativa, mediante
pubblicazioni, organizzazione di convegni e corsi di formazione e
di aggiornamento professionale
- organizzazione di corsi abilitanti previsti dalla Legge (ad
esempio prevenzione incendi, sicurezza cantieri)
- certificazione relativa all’iscrizione all’Albo
- amministrazione relativa al funzionamento dell’Ordine
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Il Consiglio Nazionale ha natura giuridica di Ente Pubblico
non economico posto sotto diretta vigilanza del Ministero della
Giustizia.
Ha sede presso il Ministero della Giustizia.
La composizione attuale e le attribuzioni del Consiglio
Nazionale sono stabilite nel Decreto Legislativo Luogotenenziale n.
382 del 23.11.1944 e nel D.P.R. 08.07.2005, n. 169.
I membri del Consiglio Nazionale sono quindici, sono eletti
dai Consigli degli Ordini provinciali e restano in carica cinque
anni.
Nelle elezioni del Consiglio Nazionale gli
Ordini provinciali dispongono diun voto ogni 100 iscritti o
frazione, fino a 200 iscritti
un voto ogni 200 iscritti, fino a 600 iscritti
un voto ogni 300 iscritti, oltre 600 iscritti
Il Consiglio Nazionale elegge tra i propri membri:
Presidente, Vicepresidente e Segretario, che hanno attribuzioni
analoghe a quelle previste per le cariche corrispondenti negli
Ordini Provinciali, anche se non espressamente indicate nella Legge.
Attribuzioni del Consiglio Nazionale
Le principali attribuzioni
del Consiglio Nazionale
sono:
- tratta i ricorsi presentati contro le delibere dei Consigli
degli Ordini provinciali in materia di iscrizione e cancellazione
dall’Albo, di giudizi disciplinari, di elezioni; contro le
decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione per violazione di Legge
- promuove o interviene in proprio, oppure a sostegno degli
Ordini provinciali, nei procedimenti giudiziari di maggiore
interesse per la professione
- è organo consultivo istituzionale del Governo e del Parlamento
in materia di Leggi e Regolamenti che riguardano comunque la
professione di Ingegnere
- emette direttive ed esprime pareri riguardanti l’esercizio
della professione e la condotta degli Ordini, di propria
iniziativa e su richiesta degli Ordini provinciali e degli Organi
statali
- determina il contributo dovuto dagli iscritti agli Ordini
provinciali per il funzionamento del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale ha inoltre funzioni di
approfondimento tecnico culturale e normativo, pubblica un periodico
e studi monografici di interesse generale per la professione.
Dispone di un Centro Studi per lo svolgimento di tali attività.
La Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana
Le Federazioni Regionali degli Ordini non sono
contemplate dalle Leggi professionali vigenti e sono state
costituite in molte Regioni Italiane su base volontaristica, a
titolo associativo.
La Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana è
stata costituita nel 1974 per volontà degli Ordini provinciali della
Toscana, con gli obiettivi principali di:
- intervenire presso gli Organi regionali preposti alle
iniziative legislative riguardanti la vita economica e sociale
della Toscana
- costituire organo di collegamento e di sintesi delle attività
degli Ordini Provinciali, nel rispetto delle loro autonomie
- coordinare l’attività dei Consigli degli Ordini riuniti nella
Federazione
Nell’attuale momento storico la Federazione assume
particolare importanza in relazione con la modifica del Titolo V
della Costituzione (Legge n°3/2001 sul federalismo) che attribuisce
alle Regioni potere legislativo concorrente con la legislazione
nazionale in materia di professioni.
La Federazione rappresenta gli Ordini degli Ingegneri della
Toscana nel Comitato Unitario delle Professioni (CUP), che
costituisce l’interlocutore della Regione Toscana in materia di
professioni.
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