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			REGISTRAZIONE La registrazione serve soltanto per l'accesso allo Sportello Ambiente e allo Sportello Sicurezza La registrazione è riservata ai soli iscritti all'Ordine | 
		 
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	      	L'Ordine in breve
			L'Albo dell'Ordine degli Ingegneri
			L’iscrizione nell’Albo:
              - è obbligatoria per esercitare la professione di Ingegnere
 
              - si ottiene presentando domanda all’Ordine della Provincia ove 
              il professionista è residente, oppure ha domicilio professionale 
              stabile (Legge n°526/1999)
 
              - è subordinata al superamento dell’Esame di Stato abilitante, 
              al godimento dei diritti civili e alla buona condotta morale
 
              - deve essere deliberata dal Consiglio dell’Ordine entro tre 
              mesi dalla presentazione della domanda
 
              - può avvenire in un solo Ordine provinciale degli Ingegneri
 
             
            L’Albo è pubblico e contiene per ciascuno degli 
            iscritti, elencati in ordine alfabetico: 
            
              - dati anagrafici: cognome e nome, residenza, data e natura del 
              titolo abilitante all’esercizio della professione
 
              - numero progressivo di iscrizione
 
              - data di iscrizione
 
             
            L’iscritto può essere sospeso o cancellato dall’Albo: 
            
              - a seguito di giudizio disciplinare
 
              - nel caso di perdita dei diritti civili
 
              - se riporta una condanna impeditiva alla iscrizione
 
             
			L'Ordine degli Ingegneri
			L’Ordine Provinciale degli Ingegneri è un Ente 
            Pubblico non economico territoriale. Gli Ordini degli Ingegneri sono 
            posti sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia che la 
            esercita direttamente ovvero tramite i Procuratori Generali presso 
            le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica. 
            
            Gli Ordini degli Ingegneri sono stati:
              - istituiti con la Legge n. 1395 del 24.06.1923 e regolati con 
              R.D. n. 2537 del 23.10.1925
 
              - abrogati con R.D. n. 2145 del 27.10.1927, che ne ha attribuito 
              le funzioni alle Associazioni Sindacali corporative
 
              - ricostituiti con D.L. Luogotenenziale n. 382 del 23.11.1944
 
             
            L’assemblea degli iscritti è convocata e presieduta 
            dal Presidente del Consiglio dell’Ordine e si riunisce: 
			
			- in adunanza ordinaria:
            
				
					- per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo
 
				  
			- in adunanza straordinaria:
            
				
					- su convocazione del Consiglio
 
					- su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti all'Albo
 
				  
			 
			Il Consiglio dell'Ordine
			Il Consiglio è l’organo direttivo dell’Ordine eletto dagli 
            iscritti. 
            I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti 
            all’Albo e restano in carica per quattro anni. 
            
            Il numero dei Consiglieri è:
              - sette fino a 100 iscritti all’Albo
 
              - nove fino a 500 iscritti
 
              - nove fino a 1500 iscritti
 
              - quindici oltre 1500 iscritti
 
             
            Il Consiglio elegge tra i propri membri: 
            
            Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice Presidente 
            (facoltativo). 
            Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine e 
            del Consiglio, presiede il Consiglio e l’assemblea dell’Ordine 
            Il Segretario riceve le domande di iscrizione 
            all'Albo, redige le deliberazioni del Consiglio e ne autentica le 
            copie, cura la corrispondenza, ha in consegna l'archivio e la 
            biblioteca. 
            Il Tesoriere è responsabile dei fondi e delle altre 
            proprietà dell'Ordine, riscuote il contributo annuale, paga i 
            mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, tiene 
            i registri contabili e l’inventario del patrimonio dell'Ordine. 
            Il Consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione 
            svolge le funzioni del Presidente, in caso di assenza o di 
            impedimento. 
            Il Vicepresidente può essere delegato a rappresentare 
            il Presidente in alcune funzioni, esclusa la rappresentanza legale 
            dell’Ordine. 
			Attribuzioni del Consiglio dell'Ordine
			Le attribuzioni principali del Consiglio sono:
              - tenuta dell’Albo
 
              - vigilanza sulla disciplina degli iscritti
 
              - adozione dei provvedimenti disciplinari
 
              - repressione dell’uso abusivo del titolo di Ingegnere e 
              dell’esercizio abusivo della professione
 
              - determinazione del contributo annuale che ogni iscritto deve 
              corrispondere per il funzionamento dell'Ordine
 
              - elaborazione di tariffe professionali, ove non stabilite per 
              Legge
 
              - rilascio di pareri di congruità sulle notule
 
              - emissione di pareri su argomenti attinenti alla professione di 
              Ingegnere, se richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni
 
             
            Altre funzioni  del Consiglio: 
            
              - promozione culturale e tecnico normativa, mediante 
              pubblicazioni, organizzazione di convegni e corsi di formazione e 
              di aggiornamento professionale
 
              - organizzazione di corsi abilitanti previsti dalla Legge (ad 
              esempio prevenzione incendi, sicurezza cantieri)
 
              - certificazione relativa all’iscrizione all’Albo
 
              - amministrazione relativa al funzionamento dell’Ordine
 
             
			Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri
			Il Consiglio Nazionale ha natura giuridica di Ente Pubblico 
            non economico posto sotto diretta vigilanza del Ministero della 
            Giustizia. 
            Ha sede presso il Ministero della Giustizia. 
            La composizione attuale e le attribuzioni del Consiglio 
            Nazionale sono stabilite nel Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 
            382 del 23.11.1944 e nel D.P.R. 08.07.2005, n. 169. 
            I membri del Consiglio Nazionale sono quindici, sono eletti 
            dai Consigli degli Ordini provinciali e restano in carica cinque 
            anni. 
            Nelle elezioni del Consiglio Nazionale gli 
            Ordini provinciali dispongono diun voto ogni 100 iscritti o 
            frazione, fino a 200 iscritti 
            un voto ogni 200 iscritti, fino a 600 iscritti 
            un voto ogni 300 iscritti, oltre 600 iscritti 
            Il Consiglio Nazionale elegge tra i propri membri: 
            
            Presidente, Vicepresidente e Segretario, che hanno attribuzioni 
            analoghe a quelle previste per le cariche corrispondenti negli 
            Ordini Provinciali, anche se non espressamente indicate nella Legge. 
			Attribuzioni del Consiglio Nazionale
			Le principali attribuzioni  
            del Consiglio Nazionale 
            sono:
              - tratta i ricorsi presentati contro le delibere dei Consigli 
              degli Ordini provinciali in materia di iscrizione e cancellazione 
              dall’Albo, di giudizi disciplinari, di elezioni; contro le 
              decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni 
              Unite della Corte di Cassazione per violazione di Legge
 
              - promuove o interviene in proprio, oppure a sostegno degli 
              Ordini provinciali, nei procedimenti giudiziari di maggiore 
              interesse per la professione
 
              - è organo consultivo istituzionale del Governo e del Parlamento 
              in materia di Leggi e Regolamenti che riguardano comunque la 
              professione di Ingegnere
 
              - emette direttive ed esprime pareri riguardanti l’esercizio 
              della professione e la condotta degli Ordini, di propria 
              iniziativa e su richiesta degli Ordini provinciali e degli Organi 
              statali
 
              - determina il contributo dovuto dagli iscritti agli Ordini 
              provinciali per il funzionamento del Consiglio Nazionale
 
             
            Il Consiglio Nazionale ha inoltre funzioni di 
            approfondimento tecnico culturale e normativo, pubblica un periodico 
            e studi monografici di interesse generale per la professione. 
            Dispone di un Centro Studi per lo svolgimento di tali attività. 
			La Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana
			Le Federazioni Regionali degli Ordini non sono 
            contemplate dalle Leggi professionali vigenti e sono state 
            costituite in molte Regioni Italiane su base volontaristica, a 
            titolo associativo. 
            La Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana è 
            stata costituita nel 1974 per volontà degli Ordini provinciali della 
            Toscana, con gli obiettivi principali di:
              - intervenire presso gli Organi regionali preposti alle 
              iniziative legislative riguardanti la vita economica e sociale 
              della Toscana
 
              - costituire organo di collegamento e di sintesi delle attività 
              degli Ordini Provinciali, nel rispetto delle loro autonomie
 
              - coordinare l’attività dei Consigli degli Ordini riuniti nella 
              Federazione
 
             
            Nell’attuale momento storico la Federazione assume 
            particolare importanza in relazione con la modifica del Titolo V 
            della Costituzione (Legge n°3/2001 sul federalismo) che attribuisce 
            alle Regioni potere legislativo concorrente con la legislazione 
            nazionale in materia di professioni. 
            La Federazione rappresenta gli Ordini degli Ingegneri della 
            Toscana nel Comitato Unitario delle Professioni (CUP), che 
            costituisce l’interlocutore della Regione Toscana in materia di 
            professioni. 
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