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Professione
Oggetto e limiti della professione di Ingegnere
Il riferimento principale in materia è tuttora il R.D. n. 2537 del 23.10.1925, che tratta l'argomento negli articoli 51 e 52:
- Art. 51: Sono di spettanza della professione di ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
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- Art. 52: Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 Giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
Principali innovazioni introdotte dal DPR n. 328/2001
Il DPR n. 328/2001 ha istituito:
- due sezioni dell'Albo, cui si accede con Esami di Stato distinti:
- sezione A, cui si accede con il titolo di laurea specialistica (5 anni di studi universitari);
- sezione B, cui si accede con il titolo di laurea (3 anni di studi universitari).
- tre settori dell'Albo, cui sono attribuite le seguenti competenze:
- settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione , di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
- settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
- settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
Restano immutate le riserve e le attribuzioni stabilite dalla vigente normativa, ma il DPR n. 328/2001 ha disposto alcune limitazioni di carattere generale alle competenze degli iscritti nella Sezione B dell'Albo.
Forme di esercizio della professione di Ingegnere
La legislazione vigente prevede quattro forme di esercizio della professione di Ingegnere:
- in forma individuale
- nell'ambito di Società di professionisti
- nell'ambito di Società di Ingegneria
- in raggruppamento temporaneo di professionisti
Esercizio individuale:
Forma tradizionale di esercizio della professione, di gran lunga la più diffusa in Italia. Il professionista è un lavoratore autonomo, soggetto personalmente a tutti gli obblighi di Legge connessi all'attività, compresi quelli fiscali, assicurativi e previdenziali propri e relativi ai collaboratori. Risponde personalmente del proprio operato sotto ogni aspetto di responsabilità civile e penale.
Società di professionisti:
Può essere costituita in forma di società di persone, regolata dai capi II, III e IV del libro V del Codice Civile, oppure in forma di società cooperativa, di cui al capo I del Titolo VI del libro V del Codice Civile. Le responsabilità derivanti dall'attività tecnica competono personalmente al Socio o ai Soci che eseguono le prestazioni. Le responsabilità di natura amministrativa ed economica sono regolate dal Codice Civile.
Società di ingegneria:
Sono società di capitali iscritte nei registri delle Imprese e possono essere costituite nelle varie forme previste dal Codice Civile. Le società di ingegneria sono obbligate ad avere all'interno un direttore tecnico abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto all'Albo. Anche in questo caso le responsabilità tecniche sono personali, mentre quelle derivanti dall'esercizio societario sono regolate dal Codice Civile.
Raggruppamento temporaneo di professionisti:
Questa forma di esercizio della professione è prevista dalla Legge vigente in materia di lavori pubblici e trova applicazione solo in tale ambito. Ha stretta analogia con la corrispondente figura giuridica del raggruppamento temporaneo di Imprese associate per l'esecuzione di un'opera. I professionisti, singoli o afferenti a società, si associano e conferiscono la rappresentanza legale a un collega capo gruppo, ai soli fini dell'esecuzione delle prestazioni professionali relative a una specifica opera.
Gli Ingegneri iscritti agli Albi sono comunque soggetti agli obblighi e alla disciplina comune a tutti gli Ingegneri che fanno parte degli Ordini, anche se operano all'interno di società.
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