Quesito 41 - Rinnovo CPI |
Se il CPI è in scadenza e si stanno facendo lavori di
ristrutturazione/ampliamento, approvati dai VVF, ad attività in
esercizio, che però non sono ancora conclusi, quindi non si
hanno tutti i documenti per la richiesta del nuovo CPI e per la
DIA, come si può fare? Ne si può chiedere il rinnovo del vecchio
CPI perchè le condizioni sono mutate. |
Non risulta possibile procedere al rinnovo del CPI in
mancanza della dichiarazione di “situazione non mutata” (Mod. VF
Pin 5) in conformità dell’art. 4. DPR 37 del 12.1.1998. |
Quesito 42 - Gruppo elettrogeno |
La società per la quale lavoro possiede un numero cospicuo di
Gruppi Elettrogeni senza marcatura CE. E’ possibile comunque
procedere alla formalizzazione di pratiche per l’ottenimento del
relativo CPI? |
Per la presentazione di una domanda di EP e per il successivo
ottenimento del CPI occorre seguire la regola tecnica DM 22
Ottobre 2007 (Titolo III capo I art. 1.1) che richiede che la
macchina sia marcata CE. |
Quesito 43 - Modelli ministeriali |
La dichiarazione di conformità di prodotti omologati e/o
certificati ai fini della reazione/resistenza al fuoco deve
essere sempre prodotta su modelli ministeriali? Con la posa in
opera di una lastra antincendio su un pilastro in cemento armato
per ottenere lo spessore di copriferro richiesto dalle normative
(supponiamo che il copriferro sia insufficiente) il
professionista deve richiedere la posa in opere del prodotto
installato alla ditta installatrice? Su quale modello? DICH:RIV:PROT-2004?
Perchè la circolare P515/4101 parla di abolizione della DICH:RIV:PROT-2004
e in quale casi? |
L’obbligo di utilizzo del modello ministeriale non sussiste
più ma è buona prassi, nell’ambito del rapporto fra
professionista certificatore e ditta installatrice, utilizzare i
precedenti modelli DICH:RIV:PROT-2004 e DICH:POSA IN OPERA-2004,
così come indicato nella circolare P515/4101. |
Quesito 44 - Depositi Olio di oliva |
I depositi di olio di oliva sono attività soggette al
controllo da parte dei VV.F qualora superino determinate
capacità |
In merito al quesito il Comando riporta una nota del
Ministero prot. N. P317/4101 sot.135/B del 12.04.02 nella quale
si afferma che i depositi di olio di oliva rientrano
nell’attività n. 15 del D.M. 1602/82. |
Quesito 45 - Distributori mobili di carburante |
Si tratta di un’impresa edile che ha nella propria sede
legale un impianto mobile per la distribuzione di carburante
(gasolio) omologato da 3000 litri con cui alimentano il proprio
muletto, che impiegano nella sede per movimentare ad esempio i
pancali di mattoni o di cemento, sia per alimentare un piccolo
serbatoio mobile (da 700 litri circa) installato su un
camioncino che permette di alimentare gru o ruspe che si trovano
nei vari cantieri edili dislocati sul territorio. La domanda è:
deve essere richiesto il CPI per tale attività essendo il
serbatoio di volume superiore a 0,5 m3 ? Oppure facendo
riferimento al DM 19/03/90, il quale prende in considerazione
questi contenitori-distributori mobili e provvisori con capacità
geometrica del serbatoio non superiore a 9.000 litri non sono
soggetti all’obbligo del certificato di prevenzione incendi e
quindi non importa richiedere il CPI? Siccome tale DM fa
riferimento al rifornimento di carburante per macchine in uso
presso az. Agricole, cantieri, cave, ecc. faccio presente che il
distributore mobile da 3000 litri si trova presso la loro sede
legale ed operativa ma non presso il cantiere edile, ad
eccezione del muletto. Nel cantiere intervengono con quello da
700 litri che si portano dietro il camion. |
In merito al quesito il Comando riferisce che l’impianto in
questione, distributore-contenitore mobile di carburanti, nel
caso specifico di gasolio, trovandosi ad operare nell’ambito di
un Impresa edile determini l’assoggettabilità a Certificato di
Prevenzione Incendi dell’Impresa stessa. Viene inoltre
specificato che l’impianto in oggetto deve essere utilizzato
esclusivamente per il rifornimento dei motori di macchine ed
automezzi non circolanti su strada e non per il riempimento di
altre cisterne. |
Quesito 46 - Autorimesse
In relazione alla problematica su autorimesse nel
seminterrato di un grande condominio (40 posti auto), le uscite
dall'autorimessa sono 3 e verso i vani scale, tramite
altrettanti filtri a prova di fumo. I canali di fumo dei filtri
corrono per buona parte in orizzontale entro il locale
autorimessa e si raccordano poi ad un'unica grande canna fumaria
che va a tetto. All'interno del filtro a prova fumo, subito
all'imbocco del canale medesimo, che è in lamiera zincata per
tutta la sua lunghezza, anche all'interno dell'autorimessa, una
serranda tagliafuoco lo isola dall'autorimessa stessa. |
E' tollerato che il canale di fumo sia semplicemente di
lamiera zincata, ovvero senza adeguata resistenza REI,
all'interno dell'ambiente a rischio - autorimessa - giacchè è
isolato tramite la serranda tagliafuoco nei confronti del filtro
a p. fumo? La domanda deriva, da una parte dalla pratica
difficoltà di rendere REI il suddetto canale, dall'altra dal
fatto che la funzionalità del filtro a p. fumo deve essere
necessariamnete vista nelle prime fasi dell'incendio, ovvero
quando il canale zincato ancora può funzionare nell'evacuazione
fumi; mentre in una fase di fuoco maggiore, quando ormai è di
fatto impensabile che vi siano persone in grado di fuggire, il
canale viene pur distrutto ma il fuoco non penetra nel filtro a
p. fumo e conseguentemente nel resto dell'edifico, per la
presenza della serranda tagliafuoco. In subordine si chiede se
la soluzione prospettata possa essere considerata "normale" e
quindi accettabile con una pratica di parere preventivo, oppure
debba essere necessariamente richiesta deroga. |
Il canale deve essere realizzato con materiali resistenti al
fuoco di corrispondente al compartimento attraversato.
La serranda tagliafuoco vanifica di fatto la funzione di
ventilazione del canale e quindi non puo essere inserita lungo
il percorso del canale.
Il percorso della canalizzazione può essere sub orizzontale
purché sia dimostrato il corretto tiraggio, in analogia a quanto
previsto dal DM 15-09-2005. |
Quesito 47 - Direttiva ATEX
Per il rilascio di un parere di conformità (ristrutturazione
di un Salumificio con centrale frigo ad ammoniaca [rete
distribuzione a miscela di glicole]) è stata richiesta la
produzione del "documento sulla protezioe da esplosioni" ex dlgs
81/08. |
Da chiedere ai VVF se hanno loro circolari in merito alla
applicazione o indicazioni di normative guida perchè il TIT XI e
l' ALL. XLIX risultano abbastanza generici e la EN
60079-10abbastanza ardua per una stesura del documento che abbia
un concreto riscontro poi con la realtà operativi (vera tutela
vs il rischio) |
Laddove sia richiesta la valutazione del rischio esplosione,
direttiva atex, dovrà essere prodotto un documento in base alle
normative di riferimento. Allo stato dell’arte non esistono
circolari o direttive specifiche emesse del CNVVF |
Quesito 48 - Deroga in via generale |
La Deroga in via generale si applica alle nuove attività? |
Non è possibile dare una risposta unica, in quanto le deroghe
in via generale si riferiscono a regole tecniche specifiche da
analizzare caso per caso |
Quesito 49 - Porte su scale di sicurezza |
In riferimento alle scale di sicurezza esterne, con
esclusione di quelle instyallate all’interno dei locali di
pubblico spettacolo, realizzate secondo il dm 19/08/96 e di
quelle installate presso gli alberghi realizzate secondo il
testo coordinato del dm 9/04/94 con il dm 6/10/03, che devono
possedere determinate caratteristiche – le porte che, in
corrispondenza di ciascun piano, collegano l’edificio dotato di
scale di sicurezza esterne con la stessa, quale delle tre
caratteristiche devono possedere; 1 – una predeterminata
caratteristica di resistenza al fuoco 2 – essere incombustibili
ad es porte in ferro 3 – essere in vetro La situazione cambia se
in ciascun piano dell’edificio sono presenti attività soggette a
controllo dei VVF? E se soltanto qualche piano dell’edificio
ospita attività soggette a controllo dei VVF? |
Salvo quanto espressamente previsto da regole tecniche
inerenti ad attività specifiche, deve essere verificato quanto
indicato al punto 3.8 ultimo capoverso del DM 10/03/1998; |
Quesito 50 |
Per una attività industriale per la quale è stato richiesto
ed ottenuto un parere positivo ad un esame progetto per la
realizzazione di un nuovo stabilimento, che comprende varie
attività comprese nell’elenco del DM. 16.02.1982, fra le quali
l’attività 18 (distributore di carburante ad uso privato), se
per ragioni tecniche durante la realizzazione dei lavori c’è la
necessità di ubicare lo stesso distributore di carburante in uno
spazio diverso da quello ipotizzato nei disegni presentati per
l’EP, c’è la necessità di ripresentare l’intero ES o più
semplicemente, nel rispetto delle condizioni iniziali, basta
evidenziare lo spostamento all’atto della presentazione della
richiesta di CPI? |
Lo spostamento del distributore costituisce modifica
sostanziale e dovrà essere oggetto di nuovo progetto per parere
di conformità ai sensi dell’art. 5 DPR 37/98 limitatamente alla
sola attività 18 di cui al DM. 16.02.1982. |
Quesito 51 |
Viene presentata al Comune una pratica di urbanizzazione di
un’area privata per la realizzazione di un complesso di fondi ad
uso industriale e/o commerciale. Al momento della presentazione
del progetto, e probabilmente fino al termine dei lavori, non
possono essere individuate attività ricadenti fra quelle
previste nell’elenco allegato al DM. 16.02.1982. A fronte di una
richiesta di parere di Esame Progetto fatta dal Comune al
titolare del permesso a costruire viene risposto che non essendo
ancora possibile individuare alcuna attività non può essere
richiesto alcun parere di conformità. E’ corretta questa
procedura? |
Se non si configura una attività specifica di cui all’elenco
del DM. 16.02.1982 non è obbligatoria la presentazione del
progetto per parere di conformità. Il progettista dovrà tenere
direttamente conto dei criteri generali di prevenzione incendi. |
Quesito 52 |
Mi è stata chiesta una consulenza sugli aspetti di sicurezza
per una manifestazione privata ad inviti per circa 200 persone,
che si svolgerà in un capannone industriale. Come mi devo
comportare? |
Essendo una manifestazione episodica, per la cui
partecipazione è previsto l’invito, si configura un’attività
privata è quindi l’organizzatore della stessa, si assume la
responsabilità della sicurezza. Qualora l’evento venga svolto
all’interno di un’attività soggetta alle normative di
Prevenzione Incendi, dovrà essere garantita la non
contemporaneità con l’evento. |
Quesito 53 |
Per un ristorante esistente a cui è stato rilasciato il CPI
per la cucina, il titolare vuole adibire la sala ad attività di
pubblico spettacolo. Le strutture esistenti, possono essere
valutate con la Circolare Ministeriale n° 91/61? |
Occorre riferirsi alla nuova normativa. |
Quesito 54 |
Dovrei fare il seguente quesito per determinare quando
un'attività rientra sotto il controllo dei VVF, in particolare
quando è inquadrabile come attività 88 (DEPOSITO MERCI E
MATERIALI VARI CON SUPERFICE LORDA >= 1000 mq). Il problema di
determinazione si pone quando in un "volume" di oltre 1000 mq si
presentano le seguenti situazioni:
1. non si rientra tra le 97 attività ex DM 16/02/82 (o per
quantitativi e tipologie di materiali: es. liquidi infiammabili
oltre 200 lt, vernici infiammabili >= 500 kg, tessuti tessili,
plastiche e carta >= 50 q.li, ... o per tipologia di attività:
es. esposizione e vendita con superficie >= 400 mq). Chiaramente
se è presente un'altra attività soggetta al controllo dei VVF il
problema si riduce notevolmente in quanto per svolgere
l'attività è richiesto un CPI, per cui sempre una pratica verrà
fatta ed i vari casi saranno specificatamente esaminati.
2. quando nel "volume" considerato non si effetua solo
l'attività di deposito. Quando oltre all'attività di deposito si
effetuano anche lavorazioni non soggette al controllo dei VVF,
qual'è la superficie da computarsi a deposito? Quella effettiva?
E gli spazi in comune (percorsi, aree di sosta, ...) come si
valutano?
3. quando il "volume" occupato dalla Ditta può essere frazionato
in più ambienti: ad es. un edificio suddiviso in n "stanze"
contigue le superfici destinate a deposito si sommano? O meglio,
quando non si sommano? è determinante il rapporto tra q e C in
ogni singolo ambiente?
Faccio un esempio reale che mi è capitato: un nucleo lavorativo
di una ditta che non effettua vendita che occupa una porzione di
1500 mq di edificio con uffici, servizi, deposito cartoni 48
q.li, deposito plastica 48 q.li e 1200 mq suddivisi in 12 celle
frigo dove prodotti alimentari che arrivano freschi (carne o
verdura) vengono lavorati e conservati fino alla spedizione (il
tempo che sostano è indifferente) è inquadrabile come attività
88? |
La consulta ritiene che i punti 1 - 2 - 3 sia troppo generici
per poter formulare una risposta, mentre nel caso dell'esempio
ritiene che sia individuabile l'attività di cui al punto 88
dell'allegato al DM 16/02/82. |
Quesito 55 |
Volevo sapere quale è l’indirizzo della Consulta di fronte a
questo quesito: Quale deve essere la caratteristica REI di un
controsoffitto realizzato all’interno della sala di un
auditorium avente capienza di circa 300pp, realizzato per scopi
legati all’acustica del locale oltre che estetici? Da tener
conto che la struttura R di tutto l’edificio sarà comunque
conforme a quanto prescritto dalla regola tecnica DM 19/8/1996.
Nel caso in cui tale controsoffitto debba avere particolare
requisito R(EI), la struttura portante della copertura può
quindi avere requisiti diversi da quanto richiesto dalla Norma
Tecnica? |
Il tecnico dovrà valutare se il controsoffitto proposto sia
da considerare come elemento strutturale portante (anche se di
se stesso); nel caso in cui sia elemento strutturale portante
dovrà essere garantito il requisito di stabilità R90. E' da
precisare che qualora esistano particolari elementi strutturali
secondari, per quali la LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO
Prot. n. P902/4122 sott. 55 del 20 Luglio 2007 non prevede
particolari specifiche di resistenza al fuoco, il cui crollo
però potrebbe comportare un significativo rischio per gli
occupanti, dovranno essere assunti i necessari accorgimenti. |
Quesito 56 |
Vorrei un consulto circa le aree di sosta, intese come
attività ricettive per l'accoglimento di camper e auto con
roulotte per un massimo di 72 ore. Sto elaborando un progetto
per un'area di sosta adibita a camper; su un terreno di circa
3500mq potranno sostare dei camper per un massimo di 42/45
veicoli. Questa attività si svolgerà su un parcheggio privato
completamente scoperto. Il mio primo quesito nasce quando penso
che generalmente questi veicoli hanno a bordo una bombola di
GPL; vorrei sapere se la contemporaneità di presenza di 42/45
bombole di GPL è paragonabile ad un'attività soggetta a
prevenzione incendi. Considerandola una semplice autorimessa
all'aperto su suolo privato, il DM 01.02.1986 prevede all'art. 7
solo una disposizione al comma 1.
Il secondo quesito intende capire se tale attività possa essere
paragonata a "deposito di gas combustibile in bombole" tipo
l'attività del punto 3 del dm 16.02.1982, nonostante di fatto
non sia un deposito. Non conosco la procedura ed i tempi per la
consulta e quindi rimango in attesa di un riscontro. |
L’attività come descritta non rientra tra quelle soggette a
controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi DM 16.02.1982, fatto
salvo disposizioni emanate da altri Enti di controllo quali
Polizia Municipale, ARPAT, ASL, Pubblica Sicurezza. |
Quesito 57 |
L’attività 72 di officina meccanica superiore a 9 autoveicoli
ha un locale da mq 40,00 per l’esposizione di auto in vendita.
Tale locale con due pareti attestanti a cielo libero in cui sono
ricavate due uscite, comunicanti con l’attività 72 tramite porta
REI 120. Si chiede se il locale da 40,00 mq destinato ad
esposizione, visto che comunica con l’attività 72 che supera i
400,00 mq, debba essere assoggettata come attività 87. Ritengo
che il fatto che il locale esposizione comunica con attività già
soggetta a VVF, la stessa non debba essere considerata
superficie lorda a servizio dell’attività di esposizione. |
Per quanto esposto, risultando prevalente per superficie e
rischio l'attività di officina al confronto dell'esposizione e
vendita, si configura la sola attività 72, ora classificata 53
(officina per la riparazione di veicoli a motore di superficie
coperta superiore a 300mq) ai sensi dell’allegato I del DPR 151
del 1 agosto 2011, in vigore dal 7 ottobre 2011. |
Quesito 58 |
L’attività 72 di officina meccanica superiore a 9 autoveicoli
ha un locale da mq 40,00 per l’esposizione di auto in vendita.
Tale locale con due pareti attestanti a cielo libero in cui sono
ricavate due uscite, comunicanti con l’attività 72 tramite porta
REI 120. Si chiede se il locale da 40,00 mq destinato ad
esposizione, visto che comunica con l’attività 72 che supera i
400,00 mq, debba essere assoggettata come attività 87. Ritengo
che il fatto che il locale esposizione comunica con attività già
soggetta a VVF, la stessa non debba essere considerata
superficie lorda a servizio dell’attività di esposizione. |
Per quanto esposto, risultando prevalente per superficie e
rischio l'attività di officina al confronto dell'esposizione e
vendita, si configura la sola attività 72, ora classificata 53
(officina per la riparazione di veicoli a motore di superficie
coperta superiore a 300mq) ai sensi dell’allegato I del DPR 151
del 1 agosto 2011, in vigore dal 7 ottobre 2011. |