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                Quesito 41 - Rinnovo CPI  | 
              
              
                | 
                Se il CPI è in scadenza e si stanno facendo lavori di 
                ristrutturazione/ampliamento, approvati dai VVF, ad attività in 
                esercizio, che però non sono ancora conclusi, quindi non si 
                hanno tutti i documenti per la richiesta del nuovo CPI e per la 
                DIA, come si può fare? Ne si può chiedere il rinnovo del vecchio 
                CPI perchè le condizioni sono mutate. | 
                 
                Non risulta possibile procedere al rinnovo del CPI in 
                mancanza della dichiarazione di “situazione non mutata” (Mod. VF 
                Pin 5) in conformità dell’art. 4. DPR 37 del 12.1.1998. | 
              
              
                | 
                Quesito 42 - Gruppo elettrogeno | 
              
              
                | 
                La società per la quale lavoro possiede un numero cospicuo di 
                Gruppi Elettrogeni senza marcatura CE. E’ possibile comunque 
                procedere alla formalizzazione di pratiche per l’ottenimento del 
                relativo CPI? | 
                 
                Per la presentazione di una domanda di EP e per il successivo 
                ottenimento del CPI occorre seguire la regola tecnica DM 22 
                Ottobre 2007 (Titolo III capo I art. 1.1) che richiede che la 
                macchina sia marcata CE. | 
              
              
                | 
                Quesito 43 - Modelli ministeriali | 
              
              
                | 
                La dichiarazione di conformità di prodotti omologati e/o 
                certificati ai fini della reazione/resistenza al fuoco deve 
                essere sempre prodotta su modelli ministeriali? Con la posa in 
                opera di una lastra antincendio su un pilastro in cemento armato 
                per ottenere lo spessore di copriferro richiesto dalle normative 
                (supponiamo che il copriferro sia insufficiente) il 
                professionista deve richiedere la posa in opere del prodotto 
                installato alla ditta installatrice? Su quale modello? DICH:RIV:PROT-2004? 
                Perchè la circolare P515/4101 parla di abolizione della DICH:RIV:PROT-2004 
                e in quale casi? | 
                 
                L’obbligo di utilizzo del modello ministeriale non sussiste 
                più ma è buona prassi, nell’ambito del rapporto fra 
                professionista certificatore e ditta installatrice, utilizzare i 
                precedenti modelli DICH:RIV:PROT-2004 e DICH:POSA IN OPERA-2004, 
                così come indicato nella circolare P515/4101. | 
              
              
                | 
                Quesito 44 - Depositi Olio di oliva | 
              
              
                | 
                I depositi di olio di oliva sono attività soggette al 
                controllo da parte dei VV.F qualora superino determinate 
                capacità | 
                 
                In merito al quesito il Comando riporta una nota del 
                Ministero prot. N. P317/4101 sot.135/B del 12.04.02 nella quale 
                si afferma che i depositi di olio di oliva rientrano 
                nell’attività n. 15 del D.M. 1602/82. | 
              
              
                | 
                Quesito 45 - Distributori mobili di carburante | 
              
              
                | 
                Si tratta di un’impresa edile che ha nella propria sede 
                legale un impianto mobile per la distribuzione di carburante 
                (gasolio) omologato da 3000 litri con cui alimentano il proprio 
                muletto, che impiegano nella sede per movimentare ad esempio i 
                pancali di mattoni o di cemento, sia per alimentare un piccolo 
                serbatoio mobile (da 700 litri circa) installato su un 
                camioncino che permette di alimentare gru o ruspe che si trovano 
                nei vari cantieri edili dislocati sul territorio. La domanda è: 
                deve essere richiesto il CPI per tale attività essendo il 
                serbatoio di volume superiore a 0,5 m3 ? Oppure facendo 
                riferimento al DM 19/03/90, il quale prende in considerazione 
                questi contenitori-distributori mobili e provvisori con capacità 
                geometrica del serbatoio non superiore a 9.000 litri non sono 
                soggetti all’obbligo del certificato di prevenzione incendi e 
                quindi non importa richiedere il CPI? Siccome tale DM fa 
                riferimento al rifornimento di carburante per macchine in uso 
                presso az. Agricole, cantieri, cave, ecc. faccio presente che il 
                distributore mobile da 3000 litri si trova presso la loro sede 
                legale ed operativa ma non presso il cantiere edile, ad 
                eccezione del muletto. Nel cantiere intervengono con quello da 
                700 litri che si portano dietro il camion. | 
                 
                In merito al quesito il Comando riferisce che l’impianto in 
                questione, distributore-contenitore mobile di carburanti, nel 
                caso specifico di gasolio, trovandosi ad operare nell’ambito di 
                un Impresa edile determini l’assoggettabilità a Certificato di 
                Prevenzione Incendi dell’Impresa stessa. Viene inoltre 
                specificato che l’impianto in oggetto deve essere utilizzato 
                esclusivamente per il rifornimento dei motori di macchine ed 
                automezzi non circolanti su strada e non per il riempimento di 
                altre cisterne. | 
              
              
                
                Quesito 46 - Autorimesse 
                In relazione alla problematica su autorimesse nel 
                seminterrato di un grande condominio (40 posti auto), le uscite 
                dall'autorimessa sono 3 e verso i vani scale, tramite 
                altrettanti filtri a prova di fumo. I canali di fumo dei filtri 
                corrono per buona parte in orizzontale entro il locale 
                autorimessa e si raccordano poi ad un'unica grande canna fumaria 
                che va a tetto. All'interno del filtro a prova fumo, subito 
                all'imbocco del canale medesimo, che è in lamiera zincata per 
                tutta la sua lunghezza, anche all'interno dell'autorimessa, una 
                serranda tagliafuoco lo isola dall'autorimessa stessa. | 
              
              
                | 
                E' tollerato che il canale di fumo sia semplicemente di 
                lamiera zincata, ovvero senza adeguata resistenza REI, 
                all'interno dell'ambiente a rischio - autorimessa - giacchè è 
                isolato tramite la serranda tagliafuoco nei confronti del filtro 
                a p. fumo? La domanda deriva, da una parte dalla pratica 
                difficoltà di rendere REI il suddetto canale, dall'altra dal 
                fatto che la funzionalità del filtro a p. fumo deve essere 
                necessariamnete vista nelle prime fasi dell'incendio, ovvero 
                quando il canale zincato ancora può funzionare nell'evacuazione 
                fumi; mentre in una fase di fuoco maggiore, quando ormai è di 
                fatto impensabile che vi siano persone in grado di fuggire, il 
                canale viene pur distrutto ma il fuoco non penetra nel filtro a 
                p. fumo e conseguentemente nel resto dell'edifico, per la 
                presenza della serranda tagliafuoco. In subordine si chiede se 
                la soluzione prospettata possa essere considerata "normale" e 
                quindi accettabile con una pratica di parere preventivo, oppure 
                debba essere necessariamente richiesta deroga. | 
                 
                Il canale deve essere realizzato con materiali resistenti al 
                fuoco di corrispondente al compartimento attraversato. 
                La serranda tagliafuoco vanifica di fatto la funzione di 
                ventilazione del canale e quindi non puo essere inserita lungo 
                il percorso del canale. 
                Il percorso della canalizzazione può essere sub orizzontale 
                purché sia dimostrato il corretto tiraggio, in analogia a quanto 
                previsto dal DM 15-09-2005. | 
              
              
                
                Quesito 47 - Direttiva ATEX 
                Per il rilascio di un parere di conformità (ristrutturazione 
                di un Salumificio con centrale frigo ad ammoniaca [rete 
                distribuzione a miscela di glicole]) è stata richiesta la 
                produzione del "documento sulla protezioe da esplosioni" ex dlgs 
                81/08. | 
              
              
                | 
                Da chiedere ai VVF se hanno loro circolari in merito alla 
                applicazione o indicazioni di normative guida perchè il TIT XI e 
                l' ALL. XLIX risultano abbastanza generici e la EN 
                60079-10abbastanza ardua per una stesura del documento che abbia 
                un concreto riscontro poi con la realtà operativi (vera tutela 
                vs il rischio) | 
                 
                Laddove sia richiesta la valutazione del rischio esplosione, 
                direttiva atex, dovrà essere prodotto un documento in base alle 
                normative di riferimento. Allo stato dell’arte non esistono 
                circolari o direttive specifiche emesse del CNVVF | 
              
              
                | 
                Quesito 48 - Deroga in via generale | 
              
              
                | 
                La Deroga in via generale si applica alle nuove attività? | 
                 
                Non è possibile dare una risposta unica, in quanto le deroghe 
                in via generale si riferiscono a regole tecniche specifiche da 
                analizzare caso per caso | 
              
              
                | 
                Quesito 49 - Porte su scale di sicurezza | 
              
              
                | 
                In riferimento alle scale di sicurezza esterne, con 
                esclusione di quelle instyallate all’interno dei locali di 
                pubblico spettacolo, realizzate secondo il dm 19/08/96 e di 
                quelle installate presso gli alberghi realizzate secondo il 
                testo coordinato del dm 9/04/94 con il dm 6/10/03, che devono 
                possedere determinate caratteristiche – le porte che, in 
                corrispondenza di ciascun piano, collegano l’edificio dotato di 
                scale di sicurezza esterne con la stessa, quale delle tre 
                caratteristiche devono possedere; 1 – una predeterminata 
                caratteristica di resistenza al fuoco 2 – essere incombustibili 
                ad es porte in ferro 3 – essere in vetro La situazione cambia se 
                in ciascun piano dell’edificio sono presenti attività soggette a 
                controllo dei VVF? E se soltanto qualche piano dell’edificio 
                ospita attività soggette a controllo dei VVF? | 
                 
                Salvo quanto espressamente previsto da regole tecniche 
                inerenti ad attività specifiche, deve essere verificato quanto 
                indicato al punto 3.8 ultimo capoverso del DM 10/03/1998; | 
              
              
                | 
                Quesito 50 | 
              
              
                | 
                Per una attività industriale per la quale è stato richiesto 
                ed ottenuto un parere positivo ad un esame progetto per la 
                realizzazione di un nuovo stabilimento, che comprende varie 
                attività comprese nell’elenco del DM. 16.02.1982, fra le quali 
                l’attività 18 (distributore di carburante ad uso privato), se 
                per ragioni tecniche durante la realizzazione dei lavori c’è la 
                necessità di ubicare lo stesso distributore di carburante in uno 
                spazio diverso da quello ipotizzato nei disegni presentati per 
                l’EP, c’è la necessità di ripresentare l’intero ES o più 
                semplicemente, nel rispetto delle condizioni iniziali, basta 
                evidenziare lo spostamento all’atto della presentazione della 
                richiesta di CPI? | 
                 
                Lo spostamento del distributore costituisce modifica 
                sostanziale e dovrà essere oggetto di nuovo progetto per parere 
                di conformità ai sensi dell’art. 5 DPR 37/98 limitatamente alla 
                sola attività 18 di cui al DM. 16.02.1982. | 
              
              
                | 
                Quesito 51 | 
              
              
                | 
                Viene presentata al Comune una pratica di urbanizzazione di 
                un’area privata per la realizzazione di un complesso di fondi ad 
                uso industriale e/o commerciale. Al momento della presentazione 
                del progetto, e probabilmente fino al termine dei lavori, non 
                possono essere individuate attività ricadenti fra quelle 
                previste nell’elenco allegato al DM. 16.02.1982. A fronte di una 
                richiesta di parere di Esame Progetto fatta dal Comune al 
                titolare del permesso a costruire viene risposto che non essendo 
                ancora possibile individuare alcuna attività non può essere 
                richiesto alcun parere di conformità. E’ corretta questa 
                procedura? | 
                 
                Se non si configura una attività specifica di cui all’elenco 
                del DM. 16.02.1982 non è obbligatoria la presentazione del 
                progetto per parere di conformità. Il progettista dovrà tenere 
                direttamente conto dei criteri generali di prevenzione incendi. | 
              
              
                | 
                Quesito 52 | 
              
              
                | 
                Mi è stata chiesta una consulenza sugli aspetti di sicurezza 
                per una manifestazione privata ad inviti per circa 200 persone, 
                che si svolgerà in un capannone industriale. Come mi devo 
                comportare? | 
                 
                Essendo una manifestazione episodica, per la cui 
                partecipazione è previsto l’invito, si configura un’attività 
                privata è quindi l’organizzatore della stessa, si assume la 
                responsabilità della sicurezza. Qualora l’evento venga svolto 
                all’interno di un’attività soggetta alle normative di 
                Prevenzione Incendi, dovrà essere garantita la non 
                contemporaneità con l’evento. | 
              
              
                | 
                Quesito 53 | 
              
              
                | 
                Per un ristorante esistente a cui è stato rilasciato il CPI 
                per la cucina, il titolare vuole adibire la sala ad attività di 
                pubblico spettacolo. Le strutture esistenti, possono essere 
                valutate con la Circolare Ministeriale n° 91/61? | 
                 
                Occorre riferirsi alla nuova normativa. | 
              
              
                | 
                Quesito 54 | 
              
              
                
                Dovrei fare il seguente quesito per determinare quando 
                un'attività rientra sotto il controllo dei VVF, in particolare 
                quando è inquadrabile come attività 88 (DEPOSITO MERCI E 
                MATERIALI VARI CON SUPERFICE LORDA >= 1000 mq). Il problema di 
                determinazione si pone quando in un "volume" di oltre 1000 mq si 
                presentano le seguenti situazioni: 
                1. non si rientra tra le 97 attività ex DM 16/02/82 (o per 
                quantitativi e tipologie di materiali: es. liquidi infiammabili 
                oltre 200 lt, vernici infiammabili >= 500 kg, tessuti tessili, 
                plastiche e carta >= 50 q.li, ... o per tipologia di attività: 
                es. esposizione e vendita con superficie >= 400 mq). Chiaramente 
                se è presente un'altra attività soggetta al controllo dei VVF il 
                problema si riduce notevolmente in quanto per svolgere 
                l'attività è richiesto un CPI, per cui sempre una pratica verrà 
                fatta ed i vari casi saranno specificatamente esaminati. 
                2. quando nel "volume" considerato non si effetua solo 
                l'attività di deposito. Quando oltre all'attività di deposito si 
                effetuano anche lavorazioni non soggette al controllo dei VVF, 
                qual'è la superficie da computarsi a deposito? Quella effettiva? 
                E gli spazi in comune (percorsi, aree di sosta, ...) come si 
                valutano? 
                3. quando il "volume" occupato dalla Ditta può essere frazionato 
                in più ambienti: ad es. un edificio suddiviso in n "stanze" 
                contigue le superfici destinate a deposito si sommano? O meglio, 
                quando non si sommano? è determinante il rapporto tra q e C in 
                ogni singolo ambiente? 
                Faccio un esempio reale che mi è capitato: un nucleo lavorativo 
                di una ditta che non effettua vendita che occupa una porzione di 
                1500 mq di edificio con uffici, servizi, deposito cartoni 48 
                q.li, deposito plastica 48 q.li e 1200 mq suddivisi in 12 celle 
                frigo dove prodotti alimentari che arrivano freschi (carne o 
                verdura) vengono lavorati e conservati fino alla spedizione (il 
                tempo che sostano è indifferente) è inquadrabile come attività 
                88? | 
                 
                La consulta ritiene che i punti 1 - 2 - 3 sia troppo generici 
                per poter formulare una risposta, mentre nel caso dell'esempio 
                ritiene che sia individuabile l'attività di cui al punto 88 
                dell'allegato al DM 16/02/82. | 
              
              
                | 
                Quesito 55 | 
              
              
                | 
                Volevo sapere quale è l’indirizzo della Consulta di fronte a 
                questo quesito: Quale deve essere la caratteristica REI di un 
                controsoffitto realizzato all’interno della sala di un 
                auditorium avente capienza di circa 300pp, realizzato per scopi 
                legati all’acustica del locale oltre che estetici? Da tener 
                conto che la struttura R di tutto l’edificio sarà comunque 
                conforme a quanto prescritto dalla regola tecnica DM 19/8/1996. 
                Nel caso in cui tale controsoffitto debba avere particolare 
                requisito R(EI), la struttura portante della copertura può 
                quindi avere requisiti diversi da quanto richiesto dalla Norma 
                Tecnica? | 
                 
                Il tecnico dovrà valutare se il controsoffitto proposto sia 
                da considerare come elemento strutturale portante (anche se di 
                se stesso); nel caso in cui sia elemento strutturale portante 
                dovrà essere garantito il requisito di stabilità R90. E' da 
                precisare che qualora esistano particolari elementi strutturali 
                secondari, per quali la LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 
                Prot. n. P902/4122 sott. 55 del 20 Luglio 2007 non prevede 
                particolari specifiche di resistenza al fuoco, il cui crollo 
                però potrebbe comportare un significativo rischio per gli 
                occupanti, dovranno essere assunti i necessari accorgimenti. | 
              
              
                | 
                Quesito 56 | 
              
              
                
                Vorrei un consulto circa le aree di sosta, intese come 
                attività ricettive per l'accoglimento di camper e auto con 
                roulotte per un massimo di 72 ore. Sto elaborando un progetto 
                per un'area di sosta adibita a camper; su un terreno di circa 
                3500mq potranno sostare dei camper per un massimo di 42/45 
                veicoli. Questa attività si svolgerà su un parcheggio privato 
                completamente scoperto. Il mio primo quesito nasce quando penso 
                che generalmente questi veicoli hanno a bordo una bombola di 
                GPL; vorrei sapere se la contemporaneità di presenza di 42/45 
                bombole di GPL è paragonabile ad un'attività soggetta a 
                prevenzione incendi. Considerandola una semplice autorimessa 
                all'aperto su suolo privato, il DM 01.02.1986 prevede all'art. 7 
                solo una disposizione al comma 1. 
                Il secondo quesito intende capire se tale attività possa essere 
                paragonata a "deposito di gas combustibile in bombole" tipo 
                l'attività del punto 3 del dm 16.02.1982, nonostante di fatto 
                non sia un deposito. Non conosco la procedura ed i tempi per la 
                consulta e quindi rimango in attesa di un riscontro. | 
                 
                L’attività come descritta non rientra tra quelle soggette a 
                controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del 
                Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi DM 16.02.1982, fatto 
                salvo disposizioni emanate da altri Enti di controllo quali 
                Polizia Municipale, ARPAT, ASL, Pubblica Sicurezza. | 
              
              
                | 
                Quesito 57 | 
              
              
                | 
                L’attività 72 di officina meccanica superiore a 9 autoveicoli 
                ha un locale da mq 40,00 per l’esposizione di auto in vendita. 
                Tale locale con due pareti attestanti a cielo libero in cui sono 
                ricavate due uscite, comunicanti con l’attività 72 tramite porta 
                REI 120. Si chiede se il locale da 40,00 mq destinato ad 
                esposizione, visto che comunica con l’attività 72 che supera i 
                400,00 mq, debba essere assoggettata come attività 87. Ritengo 
                che il fatto che il locale esposizione comunica con attività già 
                soggetta a VVF, la stessa non debba essere considerata 
                superficie lorda a servizio dell’attività di esposizione. | 
                 
                Per quanto esposto, risultando prevalente per superficie e 
                rischio l'attività di officina al confronto dell'esposizione e 
                vendita, si configura la sola attività 72, ora classificata 53 
                (officina per la riparazione di veicoli a motore di superficie 
                coperta superiore a 300mq) ai sensi dell’allegato I del DPR 151 
                del 1 agosto 2011, in vigore dal 7 ottobre 2011. | 
              
              
                | 
                Quesito 58 | 
              
              
                | 
                L’attività 72 di officina meccanica superiore a 9 autoveicoli 
                ha un locale da mq 40,00 per l’esposizione di auto in vendita. 
                Tale locale con due pareti attestanti a cielo libero in cui sono 
                ricavate due uscite, comunicanti con l’attività 72 tramite porta 
                REI 120. Si chiede se il locale da 40,00 mq destinato ad 
                esposizione, visto che comunica con l’attività 72 che supera i 
                400,00 mq, debba essere assoggettata come attività 87. Ritengo 
                che il fatto che il locale esposizione comunica con attività già 
                soggetta a VVF, la stessa non debba essere considerata 
                superficie lorda a servizio dell’attività di esposizione. | 
                 
                Per quanto esposto, risultando prevalente per superficie e 
                rischio l'attività di officina al confronto dell'esposizione e 
                vendita, si configura la sola attività 72, ora classificata 53 
                (officina per la riparazione di veicoli a motore di superficie 
                coperta superiore a 300mq) ai sensi dell’allegato I del DPR 151 
                del 1 agosto 2011, in vigore dal 7 ottobre 2011. |