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                Quesito 51 | 
              
              
                | 
                Viene presentata al Comune una pratica di urbanizzazione di 
                un’area privata per la realizzazione di un complesso di fondi ad 
                uso industriale e/o commerciale. Al momento della presentazione 
                del progetto, e probabilmente fino al termine dei lavori, non 
                possono essere individuate attività ricadenti fra quelle 
                previste nell’elenco allegato al DM. 16.02.1982. A fronte di una 
                richiesta di parere di Esame Progetto fatta dal Comune al 
                titolare del permesso a costruire viene risposto che non essendo 
                ancora possibile individuare alcuna attività non può essere 
                richiesto alcun parere di conformità. E’ corretta questa 
                procedura? | 
                 
                Se non si configura una attività specifica di cui all’elenco 
                del DM. 16.02.1982 non è obbligatoria la presentazione del 
                progetto per parere di conformità. Il progettista dovrà tenere 
                direttamente conto dei criteri generali di prevenzione incendi. | 
              
              
                | 
                Quesito 52 | 
              
              
                | 
                Mi è stata chiesta una consulenza sugli aspetti di sicurezza 
                per una manifestazione privata ad inviti per circa 200 persone, 
                che si svolgerà in un capannone industriale. Come mi devo 
                comportare? | 
                 
                Essendo una manifestazione episodica, per la cui 
                partecipazione è previsto l’invito, si configura un’attività 
                privata è quindi l’organizzatore della stessa, si assume la 
                responsabilità della sicurezza. Qualora l’evento venga svolto 
                all’interno di un’attività soggetta alle normative di 
                Prevenzione Incendi, dovrà essere garantita la non 
                contemporaneità con l’evento. | 
              
              
                | 
                Quesito 53 | 
              
              
                | 
                Per un ristorante esistente a cui è stato rilasciato il CPI 
                per la cucina, il titolare vuole adibire la sala ad attività di 
                pubblico spettacolo. Le strutture esistenti, possono essere 
                valutate con la Circolare Ministeriale n° 91/61? | 
                 
                Occorre riferirsi alla nuova normativa. | 
              
              
                | 
                Quesito 54 | 
              
              
                
                Dovrei fare il seguente quesito per determinare quando 
                un'attività rientra sotto il controllo dei VVF, in particolare 
                quando è inquadrabile come attività 88 (DEPOSITO MERCI E 
                MATERIALI VARI CON SUPERFICE LORDA >= 1000 mq). Il problema di 
                determinazione si pone quando in un "volume" di oltre 1000 mq si 
                presentano le seguenti situazioni: 
                1. non si rientra tra le 97 attività ex DM 16/02/82 (o per 
                quantitativi e tipologie di materiali: es. liquidi infiammabili 
                oltre 200 lt, vernici infiammabili >= 500 kg, tessuti tessili, 
                plastiche e carta >= 50 q.li, ... o per tipologia di attività: 
                es. esposizione e vendita con superficie >= 400 mq). Chiaramente 
                se è presente un'altra attività soggetta al controllo dei VVF il 
                problema si riduce notevolmente in quanto per svolgere 
                l'attività è richiesto un CPI, per cui sempre una pratica verrà 
                fatta ed i vari casi saranno specificatamente esaminati. 
                2. quando nel "volume" considerato non si effetua solo 
                l'attività di deposito. Quando oltre all'attività di deposito si 
                effetuano anche lavorazioni non soggette al controllo dei VVF, 
                qual'è la superficie da computarsi a deposito? Quella effettiva? 
                E gli spazi in comune (percorsi, aree di sosta, ...) come si 
                valutano? 
                3. quando il "volume" occupato dalla Ditta può essere frazionato 
                in più ambienti: ad es. un edificio suddiviso in n "stanze" 
                contigue le superfici destinate a deposito si sommano? O meglio, 
                quando non si sommano? è determinante il rapporto tra q e C in 
                ogni singolo ambiente? 
                Faccio un esempio reale che mi è capitato: un nucleo lavorativo 
                di una ditta che non effettua vendita che occupa una porzione di 
                1500 mq di edificio con uffici, servizi, deposito cartoni 48 
                q.li, deposito plastica 48 q.li e 1200 mq suddivisi in 12 celle 
                frigo dove prodotti alimentari che arrivano freschi (carne o 
                verdura) vengono lavorati e conservati fino alla spedizione (il 
                tempo che sostano è indifferente) è inquadrabile come attività 
                88? | 
                 
                La consulta ritiene che i punti 1 - 2 - 3 sia troppo generici 
                per poter formulare una risposta, mentre nel caso dell'esempio 
                ritiene che sia individuabile l'attività di cui al punto 88 
                dell'allegato al DM 16/02/82. | 
              
              
                | 
                Quesito 55 | 
              
              
                | 
                Volevo sapere quale è l’indirizzo della Consulta di fronte a 
                questo quesito: Quale deve essere la caratteristica REI di un 
                controsoffitto realizzato all’interno della sala di un 
                auditorium avente capienza di circa 300pp, realizzato per scopi 
                legati all’acustica del locale oltre che estetici? Da tener 
                conto che la struttura R di tutto l’edificio sarà comunque 
                conforme a quanto prescritto dalla regola tecnica DM 19/8/1996. 
                Nel caso in cui tale controsoffitto debba avere particolare 
                requisito R(EI), la struttura portante della copertura può 
                quindi avere requisiti diversi da quanto richiesto dalla Norma 
                Tecnica? | 
                 
                Il tecnico dovrà valutare se il controsoffitto proposto sia 
                da considerare come elemento strutturale portante (anche se di 
                se stesso); nel caso in cui sia elemento strutturale portante 
                dovrà essere garantito il requisito di stabilità R90. E' da 
                precisare che qualora esistano particolari elementi strutturali 
                secondari, per quali la LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 
                Prot. n. P902/4122 sott. 55 del 20 Luglio 2007 non prevede 
                particolari specifiche di resistenza al fuoco, il cui crollo 
                però potrebbe comportare un significativo rischio per gli 
                occupanti, dovranno essere assunti i necessari accorgimenti. | 
              
              
                | 
                Quesito 56 | 
              
              
                
                Vorrei un consulto circa le aree di sosta, intese come 
                attività ricettive per l'accoglimento di camper e auto con 
                roulotte per un massimo di 72 ore. Sto elaborando un progetto 
                per un'area di sosta adibita a camper; su un terreno di circa 
                3500mq potranno sostare dei camper per un massimo di 42/45 
                veicoli. Questa attività si svolgerà su un parcheggio privato 
                completamente scoperto. Il mio primo quesito nasce quando penso 
                che generalmente questi veicoli hanno a bordo una bombola di 
                GPL; vorrei sapere se la contemporaneità di presenza di 42/45 
                bombole di GPL è paragonabile ad un'attività soggetta a 
                prevenzione incendi. Considerandola una semplice autorimessa 
                all'aperto su suolo privato, il DM 01.02.1986 prevede all'art. 7 
                solo una disposizione al comma 1. 
                Il secondo quesito intende capire se tale attività possa essere 
                paragonata a "deposito di gas combustibile in bombole" tipo 
                l'attività del punto 3 del dm 16.02.1982, nonostante di fatto 
                non sia un deposito. Non conosco la procedura ed i tempi per la 
                consulta e quindi rimango in attesa di un riscontro. | 
                 
                L’attività come descritta non rientra tra quelle soggette a 
                controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del 
                Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi DM 16.02.1982, fatto 
                salvo disposizioni emanate da altri Enti di controllo quali 
                Polizia Municipale, ARPAT, ASL, Pubblica Sicurezza. | 
              
              
                | 
                Quesito 57 | 
              
              
                | 
                L’attività 72 di officina meccanica superiore a 9 autoveicoli 
                ha un locale da mq 40,00 per l’esposizione di auto in vendita. 
                Tale locale con due pareti attestanti a cielo libero in cui sono 
                ricavate due uscite, comunicanti con l’attività 72 tramite porta 
                REI 120. Si chiede se il locale da 40,00 mq destinato ad 
                esposizione, visto che comunica con l’attività 72 che supera i 
                400,00 mq, debba essere assoggettata come attività 87. Ritengo 
                che il fatto che il locale esposizione comunica con attività già 
                soggetta a VVF, la stessa non debba essere considerata 
                superficie lorda a servizio dell’attività di esposizione. | 
                 
                Per quanto esposto, risultando prevalente per superficie e 
                rischio l'attività di officina al confronto dell'esposizione e 
                vendita, si configura la sola attività 72, ora classificata 53 
                (officina per la riparazione di veicoli a motore di superficie 
                coperta superiore a 300mq) ai sensi dell’allegato I del DPR 151 
                del 1 agosto 2011, in vigore dal 7 ottobre 2011. | 
              
              
                | 
                Quesito 58 | 
              
				
                | 
                L’attività 72 di officina meccanica superiore a 9 autoveicoli 
                ha un locale da mq 40,00 per l’esposizione di auto in vendita. 
                Tale locale con due pareti attestanti a cielo libero in cui sono 
                ricavate due uscite, comunicanti con l’attività 72 tramite porta 
                REI 120. Si chiede se il locale da 40,00 mq destinato ad 
                esposizione, visto che comunica con l’attività 72 che supera i 
                400,00 mq, debba essere assoggettata come attività 87. Ritengo 
                che il fatto che il locale esposizione comunica con attività già 
                soggetta a VVF, la stessa non debba essere considerata 
                superficie lorda a servizio dell’attività di esposizione. | 
                 
                Per quanto esposto, risultando prevalente per superficie e 
                rischio l'attività di officina al confronto dell'esposizione e 
                vendita, si configura la sola attività 72, ora classificata 53 
                (officina per la riparazione di veicoli a motore di superficie 
                coperta superiore a 300mq) ai sensi dell’allegato I del DPR 151 
                del 1 agosto 2011, in vigore dal 7 ottobre 2011. | 
              
				
                | 
                Quesito 59 | 
              
				
                
                Cantina con SCIA per attività 70 cat. B all. 1 DPR 151/2011, 
				con decorrenza 07/10/2011. Nella cantina (di superficie totale 
				superiore a 1000 mq) si trovano attualmente solo botti per un 
				peso totale in legno superiore a 5000 kg; le botti sono 
				costantemente piene di vino ad eccezione di alcune (massimo di 
				1-2) che si possono trovare momentaneamente vuote. I quesiti 
				riguardano: 
				• le botti piene devono essere considerate ai fini del calcolo 
				del quantitativo di materiali combustibili? 
				• tieni presente a proposito che il nostro ingegnere ha fatto 
				una simulazione del carico di incendio (nel programma CLARAF) 
				dalla quale risulterebbe che il carico di incendio per questi 
				materiali sarebbe bassissimo. Quindi secondo lui non sarebbero 
				da considerare. Ciò è in contrasto con l’interpretazione del 
				comando di Siena che comunque le considera soggette alla 
				normativa antincendio anche se poi non richiede misure di 
				prevenzione specifiche; 
				• nel caso rispondano che le botti devono essere considerate e 
				quindi la cantina sarebbe sottoposta alla normativa antincendio, 
				quali sono le modalità per il rinnovo della SCIA scaduta dal 
				06/10/2016? 
				• siamo sulla piazza della provincia di Firenze.  | 
                 
                Si conferma che l’attività è soggetta alla prevenzione 
				incendi in quanto rientra nella casistica prevista dall’attività 
				70 dal DPR 151/2011. Il carico di incendio dovuto alle botti 
				dovrà essere pertanto considerato. 
				Per quanto riguarda le procedure previste per il rinnovo tardivo 
				si rimanda all’ art. 20 D.Lgs 139/06. 
				Si suggerisce di verificare eventualmente se parte della 
				superficie sia destinata alla vendita, perché in tal caso 
				potrebbe essere presente anche l’attività ulteriore inserita al 
				n° 69 dal DPR 151/2011. | 
              
				
                | 
                Quesito 60 | 
              
				
                | 
                Nel nuovo “quinquennio” di aggiornamento può essere ripetuto 
				un corso relativo ad un modulo già frequentato nell’arco del 
				“quinquennio” precedente? | 
                 
                Allo scadere del quinquennio riparte la formazione prevista 
				dai decreti e dall’Ordine o Collegio di appartenenza e quindi 
				non si cumulano i moduli seguiti nel quinquennio precedente. | 
              
              
                | 
                Quesito 61 | 
              
              
                
                In una discarica di rifiuti solidi urbani, la produzione di 
				biogas da discarica, la relativa impiantistica di condotte per 
				il trasporto dello stesso dai pozzi di produzione fino alle 
				torce di combustione e le medesime rientrano nelle seguenti 
				attività?: 
				- attività 1.1.C per la produzione di biogas da discarica 
				(soggetta dunque alla parte ancora vigente del D.M. 24 novembre 
				1984 ed al D.M. 3 febbraio 2016). 
				- attività 74.2.B per la torcia di combustione del biogas 
				medesimo (soggetta dunque al D.M. 12 aprile 1996). 
				Chiarisco che tutto ciò di cui si parla è all'interno del sito 
				della discarica e la torcia è una sicurezza prevista dalla 
				normativa di riferimento D.Lgs. 152/2006. Per avvalorare una non 
				assoggettabilità a tali attività è allegato il parere del 
				Ministero del 1999 che presenta similitudini con il caso 
				esposto.  | 
                 
                Se la produzione di biogas supera i 25 Nmc/h (quantitativi 
				globali in ciclo) l’attività risulta essere la 1.1.C del DPR 
				151/2011 pertanto soggetta al controllo dei vigili del fuoco 
				secondo le procedure del DPR151/2011. 
				La norma specifica non esiste ma può essere presa a riferimento 
				il DM 84 e le sue modifiche e al DM 2016 se sono presenti anche 
				dei depositi. |