Quesito 51 |
Viene presentata al Comune una pratica di urbanizzazione di
un’area privata per la realizzazione di un complesso di fondi ad
uso industriale e/o commerciale. Al momento della presentazione
del progetto, e probabilmente fino al termine dei lavori, non
possono essere individuate attività ricadenti fra quelle
previste nell’elenco allegato al DM. 16.02.1982. A fronte di una
richiesta di parere di Esame Progetto fatta dal Comune al
titolare del permesso a costruire viene risposto che non essendo
ancora possibile individuare alcuna attività non può essere
richiesto alcun parere di conformità. E’ corretta questa
procedura? |
Se non si configura una attività specifica di cui all’elenco
del DM. 16.02.1982 non è obbligatoria la presentazione del
progetto per parere di conformità. Il progettista dovrà tenere
direttamente conto dei criteri generali di prevenzione incendi. |
Quesito 52 |
Mi è stata chiesta una consulenza sugli aspetti di sicurezza
per una manifestazione privata ad inviti per circa 200 persone,
che si svolgerà in un capannone industriale. Come mi devo
comportare? |
Essendo una manifestazione episodica, per la cui
partecipazione è previsto l’invito, si configura un’attività
privata è quindi l’organizzatore della stessa, si assume la
responsabilità della sicurezza. Qualora l’evento venga svolto
all’interno di un’attività soggetta alle normative di
Prevenzione Incendi, dovrà essere garantita la non
contemporaneità con l’evento. |
Quesito 53 |
Per un ristorante esistente a cui è stato rilasciato il CPI
per la cucina, il titolare vuole adibire la sala ad attività di
pubblico spettacolo. Le strutture esistenti, possono essere
valutate con la Circolare Ministeriale n° 91/61? |
Occorre riferirsi alla nuova normativa. |
Quesito 54 |
Dovrei fare il seguente quesito per determinare quando
un'attività rientra sotto il controllo dei VVF, in particolare
quando è inquadrabile come attività 88 (DEPOSITO MERCI E
MATERIALI VARI CON SUPERFICE LORDA >= 1000 mq). Il problema di
determinazione si pone quando in un "volume" di oltre 1000 mq si
presentano le seguenti situazioni:
1. non si rientra tra le 97 attività ex DM 16/02/82 (o per
quantitativi e tipologie di materiali: es. liquidi infiammabili
oltre 200 lt, vernici infiammabili >= 500 kg, tessuti tessili,
plastiche e carta >= 50 q.li, ... o per tipologia di attività:
es. esposizione e vendita con superficie >= 400 mq). Chiaramente
se è presente un'altra attività soggetta al controllo dei VVF il
problema si riduce notevolmente in quanto per svolgere
l'attività è richiesto un CPI, per cui sempre una pratica verrà
fatta ed i vari casi saranno specificatamente esaminati.
2. quando nel "volume" considerato non si effetua solo
l'attività di deposito. Quando oltre all'attività di deposito si
effetuano anche lavorazioni non soggette al controllo dei VVF,
qual'è la superficie da computarsi a deposito? Quella effettiva?
E gli spazi in comune (percorsi, aree di sosta, ...) come si
valutano?
3. quando il "volume" occupato dalla Ditta può essere frazionato
in più ambienti: ad es. un edificio suddiviso in n "stanze"
contigue le superfici destinate a deposito si sommano? O meglio,
quando non si sommano? è determinante il rapporto tra q e C in
ogni singolo ambiente?
Faccio un esempio reale che mi è capitato: un nucleo lavorativo
di una ditta che non effettua vendita che occupa una porzione di
1500 mq di edificio con uffici, servizi, deposito cartoni 48
q.li, deposito plastica 48 q.li e 1200 mq suddivisi in 12 celle
frigo dove prodotti alimentari che arrivano freschi (carne o
verdura) vengono lavorati e conservati fino alla spedizione (il
tempo che sostano è indifferente) è inquadrabile come attività
88? |
La consulta ritiene che i punti 1 - 2 - 3 sia troppo generici
per poter formulare una risposta, mentre nel caso dell'esempio
ritiene che sia individuabile l'attività di cui al punto 88
dell'allegato al DM 16/02/82. |
Quesito 55 |
Volevo sapere quale è l’indirizzo della Consulta di fronte a
questo quesito: Quale deve essere la caratteristica REI di un
controsoffitto realizzato all’interno della sala di un
auditorium avente capienza di circa 300pp, realizzato per scopi
legati all’acustica del locale oltre che estetici? Da tener
conto che la struttura R di tutto l’edificio sarà comunque
conforme a quanto prescritto dalla regola tecnica DM 19/8/1996.
Nel caso in cui tale controsoffitto debba avere particolare
requisito R(EI), la struttura portante della copertura può
quindi avere requisiti diversi da quanto richiesto dalla Norma
Tecnica? |
Il tecnico dovrà valutare se il controsoffitto proposto sia
da considerare come elemento strutturale portante (anche se di
se stesso); nel caso in cui sia elemento strutturale portante
dovrà essere garantito il requisito di stabilità R90. E' da
precisare che qualora esistano particolari elementi strutturali
secondari, per quali la LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO
Prot. n. P902/4122 sott. 55 del 20 Luglio 2007 non prevede
particolari specifiche di resistenza al fuoco, il cui crollo
però potrebbe comportare un significativo rischio per gli
occupanti, dovranno essere assunti i necessari accorgimenti. |
Quesito 56 |
Vorrei un consulto circa le aree di sosta, intese come
attività ricettive per l'accoglimento di camper e auto con
roulotte per un massimo di 72 ore. Sto elaborando un progetto
per un'area di sosta adibita a camper; su un terreno di circa
3500mq potranno sostare dei camper per un massimo di 42/45
veicoli. Questa attività si svolgerà su un parcheggio privato
completamente scoperto. Il mio primo quesito nasce quando penso
che generalmente questi veicoli hanno a bordo una bombola di
GPL; vorrei sapere se la contemporaneità di presenza di 42/45
bombole di GPL è paragonabile ad un'attività soggetta a
prevenzione incendi. Considerandola una semplice autorimessa
all'aperto su suolo privato, il DM 01.02.1986 prevede all'art. 7
solo una disposizione al comma 1.
Il secondo quesito intende capire se tale attività possa essere
paragonata a "deposito di gas combustibile in bombole" tipo
l'attività del punto 3 del dm 16.02.1982, nonostante di fatto
non sia un deposito. Non conosco la procedura ed i tempi per la
consulta e quindi rimango in attesa di un riscontro. |
L’attività come descritta non rientra tra quelle soggette a
controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi ai sensi DM 16.02.1982, fatto
salvo disposizioni emanate da altri Enti di controllo quali
Polizia Municipale, ARPAT, ASL, Pubblica Sicurezza. |
Quesito 57 |
L’attività 72 di officina meccanica superiore a 9 autoveicoli
ha un locale da mq 40,00 per l’esposizione di auto in vendita.
Tale locale con due pareti attestanti a cielo libero in cui sono
ricavate due uscite, comunicanti con l’attività 72 tramite porta
REI 120. Si chiede se il locale da 40,00 mq destinato ad
esposizione, visto che comunica con l’attività 72 che supera i
400,00 mq, debba essere assoggettata come attività 87. Ritengo
che il fatto che il locale esposizione comunica con attività già
soggetta a VVF, la stessa non debba essere considerata
superficie lorda a servizio dell’attività di esposizione. |
Per quanto esposto, risultando prevalente per superficie e
rischio l'attività di officina al confronto dell'esposizione e
vendita, si configura la sola attività 72, ora classificata 53
(officina per la riparazione di veicoli a motore di superficie
coperta superiore a 300mq) ai sensi dell’allegato I del DPR 151
del 1 agosto 2011, in vigore dal 7 ottobre 2011. |
Quesito 58 |
L’attività 72 di officina meccanica superiore a 9 autoveicoli
ha un locale da mq 40,00 per l’esposizione di auto in vendita.
Tale locale con due pareti attestanti a cielo libero in cui sono
ricavate due uscite, comunicanti con l’attività 72 tramite porta
REI 120. Si chiede se il locale da 40,00 mq destinato ad
esposizione, visto che comunica con l’attività 72 che supera i
400,00 mq, debba essere assoggettata come attività 87. Ritengo
che il fatto che il locale esposizione comunica con attività già
soggetta a VVF, la stessa non debba essere considerata
superficie lorda a servizio dell’attività di esposizione. |
Per quanto esposto, risultando prevalente per superficie e
rischio l'attività di officina al confronto dell'esposizione e
vendita, si configura la sola attività 72, ora classificata 53
(officina per la riparazione di veicoli a motore di superficie
coperta superiore a 300mq) ai sensi dell’allegato I del DPR 151
del 1 agosto 2011, in vigore dal 7 ottobre 2011. |
Quesito 59 |
Cantina con SCIA per attività 70 cat. B all. 1 DPR 151/2011,
con decorrenza 07/10/2011. Nella cantina (di superficie totale
superiore a 1000 mq) si trovano attualmente solo botti per un
peso totale in legno superiore a 5000 kg; le botti sono
costantemente piene di vino ad eccezione di alcune (massimo di
1-2) che si possono trovare momentaneamente vuote. I quesiti
riguardano:
• le botti piene devono essere considerate ai fini del calcolo
del quantitativo di materiali combustibili?
• tieni presente a proposito che il nostro ingegnere ha fatto
una simulazione del carico di incendio (nel programma CLARAF)
dalla quale risulterebbe che il carico di incendio per questi
materiali sarebbe bassissimo. Quindi secondo lui non sarebbero
da considerare. Ciò è in contrasto con l’interpretazione del
comando di Siena che comunque le considera soggette alla
normativa antincendio anche se poi non richiede misure di
prevenzione specifiche;
• nel caso rispondano che le botti devono essere considerate e
quindi la cantina sarebbe sottoposta alla normativa antincendio,
quali sono le modalità per il rinnovo della SCIA scaduta dal
06/10/2016?
• siamo sulla piazza della provincia di Firenze. |
Si conferma che l’attività è soggetta alla prevenzione
incendi in quanto rientra nella casistica prevista dall’attività
70 dal DPR 151/2011. Il carico di incendio dovuto alle botti
dovrà essere pertanto considerato.
Per quanto riguarda le procedure previste per il rinnovo tardivo
si rimanda all’ art. 20 D.Lgs 139/06.
Si suggerisce di verificare eventualmente se parte della
superficie sia destinata alla vendita, perché in tal caso
potrebbe essere presente anche l’attività ulteriore inserita al
n° 69 dal DPR 151/2011. |
Quesito 60 |
Nel nuovo “quinquennio” di aggiornamento può essere ripetuto
un corso relativo ad un modulo già frequentato nell’arco del
“quinquennio” precedente? |
Allo scadere del quinquennio riparte la formazione prevista
dai decreti e dall’Ordine o Collegio di appartenenza e quindi
non si cumulano i moduli seguiti nel quinquennio precedente. |
Quesito 61 |
In una discarica di rifiuti solidi urbani, la produzione di
biogas da discarica, la relativa impiantistica di condotte per
il trasporto dello stesso dai pozzi di produzione fino alle
torce di combustione e le medesime rientrano nelle seguenti
attività?:
- attività 1.1.C per la produzione di biogas da discarica
(soggetta dunque alla parte ancora vigente del D.M. 24 novembre
1984 ed al D.M. 3 febbraio 2016).
- attività 74.2.B per la torcia di combustione del biogas
medesimo (soggetta dunque al D.M. 12 aprile 1996).
Chiarisco che tutto ciò di cui si parla è all'interno del sito
della discarica e la torcia è una sicurezza prevista dalla
normativa di riferimento D.Lgs. 152/2006. Per avvalorare una non
assoggettabilità a tali attività è allegato il parere del
Ministero del 1999 che presenta similitudini con il caso
esposto. |
Se la produzione di biogas supera i 25 Nmc/h (quantitativi
globali in ciclo) l’attività risulta essere la 1.1.C del DPR
151/2011 pertanto soggetta al controllo dei vigili del fuoco
secondo le procedure del DPR151/2011.
La norma specifica non esiste ma può essere presa a riferimento
il DM 84 e le sue modifiche e al DM 2016 se sono presenti anche
dei depositi. |